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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
“GRUPPO FRATELLI SOLIDALI”
Art. 1) E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi nn. 266/1991 e 383/2000, un’associazione di volontariato e di promozione sociale denominata “Gruppo Fratelli Solidali”.
L’associazione ha sede in Perano (CH) Via Duca degli Abruzzi Vico 3°, è apolitica, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2) Gli scopi dell’associazione sono:
a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) l’attività di beneficenza;
c) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei poveri del mondo;
d) contribuire alla rimozione degli ostacoli che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del mondo;
e) far crescere sia a livello locale che internazionale un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione promuoverà tutte le iniziative culturali e di cooperazione necessarie quali:
- sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente e della pace;
- stampa e divulgazione di materiale, informazione, giornali e documenti;
- organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni e manifestazioni;
- raccolte di fondi, donazioni, contributi sia da soci che da enti o da singoli;
- partecipazione a iniziative per la crescita della giustizia e della pace, favorendo anche ambiti quali il commercio equo e solidale;
- cooperazione con altre associazioni, gruppi ed istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe alla nostra.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 3) Ci sono 3 categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota sociale mensile;
- Soci effettivi coloro che:
a) versano volontariamente una quota sociale mensile oppure annuale stabilite dal Comitato Direttivo;
b) si impegnano al sostegno di una adozione a distanza, concordando con il Comitato Direttivo la quota per il sostegno di un bambino/ragazzo bisognoso;
c) collaborano attivamente, dedicando il proprio tempo, anche senza il versamento della quota sociale, ad iniziative sociali e di volontariato nell’ambito dell’organizzazione dell’associazione.
Le figure di socio effettivo, avendo chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualifica di socio effettivo può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell’associazione; le conseguenti decisioni sono prese dal Comitato direttivo.
- Soci simpatizzanti: coloro che versano una qualsiasi quota annuale al di sotto di quello stabilito per i soci effettivi; i soci simpatizzanti hanno solo il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’associazione ed a partecipare alle attività organizzate dalla stessa ma non hanno diritto decisionale e di voto.
Art. 4) L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. .
Art. 5) Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
Art. 6) L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata in modo ordinario almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione e in modo straordinario ogni qualvolta lo richiedono: il Presidente stesso, la maggioranza del Comitato direttivo o un terzo dei soci fondatori ed effettivi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto
di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, elegge il
Comitato direttivo, propone iniziative indicandone modalità e supporti
organizzativi, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale
predisposti dal Comitato direttivo, fissa annualmente l'importo della
quota sociale di adesione, ratifica le esclusioni dei soci deliberate
dal Comitato direttivo, approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese,
tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle
persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è
presente i 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente almeno
la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in terza convocazione, da
tenersi in altro giorno, se è presente almeno 1/3 degli iscritti aventi
diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto,
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio ad altra associazione
designata col voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.
Tutti i soci fondatori ed effettivi iscritti hanno diritto di
partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, di votare e di
essere eletti, purché in regola con il pagamento della quota
sociale. Le discussioni e le deliberazioni delle Assemblee sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un
componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e viene conservato a cura
del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di
consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
Art. 7) L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria e composto da tre a quindici membri che rimangono in carica tre anni. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto), il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Il primo Comitato Direttivo, con l’attribuzione delle relative cariche, viene eletto in sede di atto costitutivo.
Art. 8) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Comitato direttivo , ai sensi dell'art. 7 del presente statuto).
Art. 9) I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
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